Il contrassegno di parcheggio per disabili viene rilasciato dal proprio Comune di residenza dietro certificazione medico legale della ASL che ne attesti i requisiti ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.
Ai sensi della l. 5/12 (Decreto semplificazioni convertito in legge il giorno 05/04/2012) i titolari di certificazione ai sensi della l. 104/92 (ASL) o l. 102/09 (INPS) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili senza ulteriore visita medico legale se nella propria certificazione è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S.
I grandi invalidi di guerra (l’art.38 comma 5 della legge 448/98, ha previsto che i grandi invalidi di guerra ed equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 104/92 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge) e le persone non vedenti "ciechi assoluti" (come da dPR n. 503 del 24 luglio 1996) potranno ottenere il contrassegno di parcheggio per disabili permanente presentando documenti di comprova del requisito (tessera di riconoscimento quale "grande invalido di guerra", certificazione che attesti la cecità assoluta) anziché certificazione medico legale specifica o come al capoverso precedente.
Il contrassegno di parcheggio per disabili sarà rilasciato dietro esibizione del proprio documento di identità e di quanto sopra indicato e di seguito ulteriormente specificato.
Si suggerisce al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili di informarsi sempre sulle regole di sosta (e di ZTL se presente e se di interesse) nel Comune ove si intenda circolare/sostare.
Il contrassegno, di colore azzurro, è valido su tutto il territorio nazionale ed europeo e può essere di tipo PERMANENTE (rilasciato per un periodo superiore o uguale a cinque anni) o TEMPORANEO (rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni).
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI TEMPORANEO
Il contrassegno temporaneo ha una validità riconosciuta dall'apposito certificato per un periodo inferiore ai cinque anni.
Per il rilascio è necessario presentarsi presso lo sportello del Comando di Polizia Locale con:
- certificazione medico legale in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "temporaneo" o verbale ASL l. 104/92 o verbale INPS l. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "rivedibile";
- una (1) marca da bollo da € 16,00;
- documento di identità dell'avente diritto;
- una foto formato tessera.
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI PERMANENTE
Il contrassegno permanente ha una validità di cinque anni.
Per il rilascio è necessario presentarsi presso lo sportello del Comando di Polizia Municipale con:
- certificazione medico legale in cui sia indicato che il diritto al contrassegno invalidi è stato riconosciuto "permanente" o verbale ASL l. 104/92 o verbale INPS l. 102/09 se vi è indicato che la persona ha "capacità deambulatorie/motorie sensibilmente ridotte" ex art. 381 del Reg. al C.d.S. e che la persona è "non rivedibile";
- documento di identità dell'avente diritto;
- una foto formato tessera.
RINNOVI
PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI TEMPORANEO SARA' NECESSARIO PROCEDERE A NUOVA VISITA MEDICO LEGALE O A ESIBIZIONE DI RINNOVO DI CERTIFICAZIONE EX L. 104/92 O 102/09 COME DA PRIMO RILASCIO. (documentazione richiesta per il primo rilascio)
PER IL RINNOVO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI PERMANENTE:
Allo scadere dei 5 anni si può rinnovare il contrassegno presentando i documenti sotto indicati:
- certificato rilasciato dal medico curante del richiedente;
- contrassegno scaduto;
- nr. 1 foto formato tessera.
È possibile richiedere il duplicato del contrassegno, per furto o smarrimento, presentando domanda e denuncia fatta alle Autorità.