IL SINDACO
Visto l’art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, che disciplina, a regime, l’esercizio del diritto di voto degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
Viste le istruzioni fornite dal Ministero dell’Interno con proprie circolari;
RENDE NOTO CHE
è istituito l’elenco degli elettori fuori sede. Possono chiedere di esservi iscritti, per votare presso questo Comune di temporaneo domicilio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova questo Comune, che:
a) per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in questo Comune per un periodo di permanenza prevista di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);
b) per documentati motivi di cura ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione (art. 8, comma 4);
c) sono caregiver familiari ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data della consultazione, prestano attività di cura e assistenza in favore di una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale (art. 8, comma 5);
d) sono genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnano o assistono il minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale (art. 8, comma 5).
Il voto fuori sede si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
La domanda di iscrizione nell’elenco deve essere presentata:
– motivi di studio o di lavoro, condizione già in essere: entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell’anno successivo; per le consultazioni dell’anno 2027 entro giovedì 31 dicembre 2026;
– motivi di studio o di lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre: entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e, comunque, non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione, per le consultazioni dell’anno in corso;
– motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori in cura: non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione, per le consultazioni dell’anno in corso.
L’iscrizione ha durata annuale e va quindi eventualmente rinnovata per ciascuna annualità. L’iscrizione può altresì essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione.
La domanda è presentata all’Ufficio elettorale di questo Comune, personalmente (martedì 15.00/17.00 sabato 09.00/13.00) oppure per via telematica (PEC: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it), utilizzando preferibilmente il modello di domanda predisposto dal Ministero dell’Interno, disponibile sul sito web del Comune. Nella domanda vanno indicati l’indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica.
Alla domanda devono essere allegati: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria relativa al ricovero, alla terapia o al trattamento e alla relativa durata) o autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Comune comunicherà l’accettazione o il rigetto della domanda e, ove iscritto, entro il decimo giorno antecedente la consultazione interessata recapiterà all’elettore l’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione elettorale presso cui votare.
L’elettore fuori sede voterà nella sezione assegnata, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale (o l’attestato sostitutivo), per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova questo Comune.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune, unitamente al modello di domanda.
Dalla Residenza municipale, lì 20 ottobre 2026
IL SINDACO
Ruggero Grassotti