Emergenza Covid-19: nuovo DPCM per il periodo 16 gennaio - 5 marzo. Tutti i colori aggiornati

Stop agli spostamenti fino al 15/2 e superiori in presenza al 50%. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5, il divieto d'asporto per i bar scatterà invece alle 18. I nuovi colori delle Regio

Data:

18 gennaio 2021

Immagine principale

Descrizione

Dpcm_14_gennaio_2021.pdf

E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2021, il DPCM per l'emergenza Covid-19 del 14 gennaio valido dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, 'collegato' al DL 2/2021. 

Il testo ricalca di fatto quello dei precedenti DPCM, con alcune novità che elenchiamo qui sotto.

Asporto dei bar vietato dopo le 18

Per i bar e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici, come le enoteche, scatta il divieto di vendita da asporto alle 18.  La vendita d’asporto dopo le 18 sarà esclusivamente di cibo, non drink e bevande.

Impianti sciistici, palestre, piscine e cinema ancora chiusi

Gli impianti sciistici non riapriranno almeno fino al 15 febbraio 2021. Sempre chiuse anche palestre e piscine, così come cinema e teatri.

Musei aperti in zona gialla

L'unica novità in termini di apertura è rappresentata dall'apertura dei musei, ma solo nelle regioni gialle e solo nei giorni feriali.

Concorsi pubblici

Dal 15 febbraio 2020 sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 candidati per sessione.

Scuole

Da lunedì 17 gennaio 2021, le scuole superiori di secondo grado "adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza".

Per le scuole dell'infanzia, per le elementari e le medie, invece, la didattica continua a svolgersi "integralmente in presenza".

I nuovi colori regionali

Con RT superiore a 1 o con un livello di rischio "alto" o, ancora, con un'incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti e un rischio moderato, si finisce in area arancione, con RT a 1,25 o superiore in area rossa. 

Aree bianche

Il DL 2/2021 ha invece istituito la cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Spostamenti e visite private 

Sempre in virtù di quanto disposto dal DL 2/2021, fino al 5 marzo 2021 sarà consentito: 

  • una sola volta al giorno, per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi), andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.
  • spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

Il divieto assoluto di spostamento tra le regioni, comprese quelle gialle, sarà invece in vigore fino al 15 febbraio 2021. Resta inteso che gli spostamenti (sia tra comuni che tra regioni) sono sempre consentiti per motivi di lavoro, salute o necessità e vanno autocertificati in caso di controlli.

Il riepilogo dei colori e delle aree (da domenica 17 gennaio 2021)

Area gialla (Trento, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna e Toscana)

  • Coprifuoco: confermato il divieto di spostamento dalle 22 alle 5 salvo esigenze lavorative, necessità o salute. Resta la forte raccomandazione di non spostarsi per la restante parte della giornata con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
  • Spostamenti: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Concorsi pubblici: dal 15 febbraio 2020 sarà possibile svolgere le prove dei concorsi che prevedano la partecipazione massima di 30 candidati per sessione.
  • Musei: aperti dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi a condizione che sia garantito il contingentamento degli ingressi per evitare gli assembramenti.
  • Scuola: in presenza alle superiori almeno al 50% e fino a un massimo del 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.
  • Bar e ristoranti: aperti dalle 5 fino alle 18, dopo è consentito delivery e asporto (quest'ultimo fino alle 22). Per i bar però l'asporto è consentito solo fino alle 18. Ai tavoli si sta in massimo in 4;
  • Sci: restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale da Coni, Cip e dalle rispettive federazioni. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Area arancione (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto)

  • Spostamenti : vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, tra le 5 e le 22 e nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Bar e ristoranti: sospese tutte le attività di ristorazione, sempre consentito asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
  • Musei: chiusi, a eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

Area rossa (Bolzano, Lombardia e Sicilia)

  • Spostamenti: vietato ogni spostamento anche all'interno dei comuni, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si può andare una sola volta al giorno nel proprio comune, tra le 5 e le 22, a casa di amici e parenti al massimo in due persone (non si contano minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le visite sono consentite per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
  • Negozi: stop alle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmaci.
  • Ristoranti e bar: chiusi, ma è sempre consentito l'asporto (fino alle 22 per i ristoranti, fino alle 18 per i bar) e delivery.
  • Sport: sospese tutte le attività anche nei centri all'aperto. E' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con mascherina; è consentito anche lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
  • Scuola: restano aperte scuola dell'infanzia, scuola primaria, servizi educativi per l'infanzia e primo anno delle medie. Le altre attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Fonte: Omnia del Sindaco  

Pagina aggiornata il 13/12/2024