IVA agevolata sulle cessioni di beni anti Covid-19: ok per i termoscanner

Agenzia delle Entrate: il regime di favore, che prevede l’esenzione fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner

Data:

19 ottobre 2020

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Via libera all’Iva agevolata, prevista dall’articolo 124 del Dl Rilancio, sui beni necessari a fronteggiare l’emergenza Covid. Il regime di favore, che prevede l’esenzione dall’imposta fino al 31 dicembre 2020 e l’aliquota ridotta al 5% a partire dal 2021, si applica all’acquisto di tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea, inclusi quindi i termoscanner.

Beneficiano, inoltre, del trattamento agevolato non solo gli acquisti delle mascherine “chirurgiche” e di quelle “Ffp2 e Ffp3”, ma anche di ”ricaricabili”.

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella nuova circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, che fornisce i primi chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato IVA introdotto dal Decreto Rilancio.


Iva agevolata, disco verde ai termoscanner 

Il Ministero della salute ha fornito all’Agenzia delle indicazioni specifiche in merito ai prodotti elencati dall’articolo 124.

In particolare, la circolare delle Entrate, con riferimento ai termometri, ha precisato che rientrano in questa definizione “tutti i termometri per la misurazione della temperatura corporea. Pertanto anche i termoscanner rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del regime Iva agevolato.


Ok alle “piantane” contenenti dispenser per disinfettanti

Anche le piantane per dispenser rientrano nell’agevolazione al pari dei «dispenser a muro per disinfettanti», essendo agevolabili i distributori di disinfettanti fissati al terreno o a muro.

Iva agevolata anche per i kit o gli strumenti per eseguire i test sierologici

Non solo i saturimetri ma anche gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici rientrano nell’agevolazione, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli.


Esenzione Iva, anche per le mascherine riutilizzabili 

Oltre alle mascherine chirurgiche e a quelle Ffp2 e Ffp3 rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 124 anche le cessioni di mascherine riutilizzabili, vendute unitamente al relativo filtro.

La circolare, infine, chiarisce che rientrano nell’esenzione anche le cessioni dei singoli filtri, essendo l’elemento principale della mascherina.


Fonte: Omnia del Sindaco

Pagina aggiornata il 13/12/2024