Fatturazione Elettronica e Split Payment

Fatturazione elettronica: Nuovi codici Univoci IPA Uffici Comunali e comunicazione ai fornitori

Descrizione

  • Fatturazione elettronica: Nuovi codici Univoci IPA Uffici Comunali

COD. AW0SW5: UFFICIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA  ( RESP. ROMALDINI ENRICO)
COD. ZMG9XI: UFFICIO LAVORI PUBBLICI-URBANISTICA-PATRIMONIO-TERRITORIO (RESP. ARCANGELI PIERANGELO)
COD. 3SE4T2: UFFICIO RAGIONERIA  (RESP. SALIMBENI LOREDANA)
COD. SX6EG6: UFFICIO TRIBUTI-RIFIUTI-SERVIZIO IDRICO  (RESP. BASILI EMILIO)
COD. P5AMVG: UFFICIO POLIZIA LOCALE -VIGILANZA (RESP. EGIDI ALESSANDRO)

 

Fatturazione Elettronica e Split Payment

AVVISO PER I FORNITORI 
FATTURAZIONE ELETTRONICA
A decorrere dal 31.03.2015 il Comune non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico e, trascorsi 3 mesi da tale data, non potrà procedere ad alcun pagamento, anche se parziale, sino all'invio delle fatture in tale formato.
Questa novità è la conseguenza dell'emanazione del decreto 55/2013 entrato in vigore il 06 giugno 2013, con il quale si è attivato per tutta la pubblica amministrazione il percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori.
Ciò premesso si comunica che dal 31.03.2015 tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica e correttamente indirizzate al Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal MEF con l'indicazione dei seguenti codici identificativi:
Codice Fiscale: 00220670566
Codice Univoco Ufficio: UFXMT4
I necessari chiarimenti per la predisposizione e la trasmissione elettronica al Sistema di Interscambio sono disponibili sul sito web www.fatturapa.gov.it

AVVISO PER I FORNITORI 
APPLICAZIONE "SPLIT PAYMENT"
OGGETTO: Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment".
Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte nostra.
Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:
"Scissione dei pagamenti- Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972".

 

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Pagina aggiornata il 13/12/2024